- Il recesso da parte del lavoratore non deve essere motivato e non richiede particolari condizioni, fatto salvo il rispetto del periodo di preavviso.
- Il recesso da parte del datore di lavoro, decorso il periodo di prova, può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo.
- Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro, che lo impiega poi presso aziende clienti.
- A livello di diritti e tutele dei lavoratori, questo tipo di contratto è equiparabile a quello di assunzione diretta in azienda.
- È utilizzabile in tutte le aree aziendali e per qualsiasi tipologia di profilo.
- Sono previsti percorsi di professionalizzazione per i lavoratori.
- Nei primi 12 mesi può essere stipulato senza la necessità di specificare una motivazione (causale) che giustifichi l'assunzione a termine. Oltre tale durata è necessaria l’apposizione di una causale.
- La successione di contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, per mansioni di pari livello, non può superare i 24 mesi complessivi. Sono previste massimo 4 proroghe totali per tutti i contratti stipulati con lo stesso lavoratore.
- È previsto un obbligo legale di intervallo tra due successivi contratti a tempo determinato se stipulati con la stessa azienda (10 o 20 giorni).
- Il lavoratore viene assunto a tempo determinato dall’Agenzia per il Lavoro, che lo impiega poi presso aziende clienti.
- Nei primi 12 mesi può essere stipulato senza la necessità di specificare una motivazione (causale) che giustifichi l'assunzione a termine (per i lavoratori c.d. svantaggiati o molto svantaggiati questo termine si estende a 24 mesi). Oltre tale durata è necessaria l’apposizione di una causale.
- La successione di contratti a tempo determinato presso la stessa agenzia, per mansioni di pari livello, non può superare i 24 mesi complessivi. Sono previste fino a 6 o 8 proroghe totali per tutti i contratti stipulati con lo stesso lavoratore.
- Non è previsto alcun obbligo legale di intervallo tra due contratti stipulati con la stessa agenzia.
- Il sistema duale prevede una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi “in aula” (presso un’istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in “contesti lavorativi” (presso un’impresa/organizzazione), favorendo così la transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.
- Attraverso questi percorsi il lavoratore consegue un titolo di studio: qualifica o diploma (1° livello) per giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, oppure titoli di studio di alta formazione, universitari o di ricerca (3° livello) per giovani di età tra i 18 e i 29 anni.
- La formazione si svolge all’interno di due realtà: l’azienda e l’istituzione formativa.
- È un tipo di contratto che può avvenire sia con assunzione diretta in azienda, sia con assunzione tramite Agenzia per il Lavoro.
- Può essere stipulato con lavoratori tra i 18 e i 29 anni.
- È finalizzato all’acquisizione di una professionalità concreta secondo i parametri stabiliti nei singoli CCNL.
- Prevede un obbligo di formazione e tutoraggio da parte dell’azienda.
